Quest'ultima dissennata legge fu tenuta in vigore pro-forma; ma, come è ben naturale, non fu messa in pratica. L'interesse venuto in uso dopo questo tempo era dell'uno per cento al mese, che, secondo le condizioni pecuniarie dell'antichità, poteva ragguagliarsi, press'a poco, al cinque o al sei per cento d'oggi, e che già in quel tempo sarà stato considerato come il massimo degli interessi permessi. Era proibito d'intentare cause per la restituzione di somme maggiori, e sarà forse anche stata concessa in questo caso la rivendicazione giudiziaria. Del resto, non di rado, venivano tratti dinanzi al tribunale del popolo notori usurai e condannati assai volentieri dalle tribù a dure pene.
Di maggiore importanza ancora fu il mutamento del processo per debiti introdotto dalla legge petelia (428 o 441 = 326 o 313), la quale concedeva ad ogni debitore, che affermasse con giuramento la sua capacità di pagare e cedesse le sue sostanze, la libertà personale, sopprimeva in parte la sommaria procedura esecutiva fino allora in uso per i debiti dipendenti da prestiti, e stabiliva che nessun cittadino romano potesse esser tratto in servitù se non in forza d'una sentenza dei giurati.
È chiaro che tutti questi temperamenti avranno potuto mitigare in qualche modo le esistenti sproporzioni economiche, ma non potevano sopprimerle.
L'istituzione d'una commissione bancaria pel riordinamento delle condizioni del credito e per la somministrazione di sovvenzioni alla cassa del tesoro nell'anno 402 = 352, la disposizione che prescrive i pagamenti legali a termini stabiliti, dell'anno 467 = 287, quando il popolo, non essendosi potuto mettere d'accordo con i suoi avversari e ottenere facilitazioni per pagare i suoi debiti, si ritrasse sul Gianicolo e non fu ridonata la pace al comune che in seguito ad un attacco di nemici esterni assai opportunamente sopravvenuto, provano il perdurare delle strettezze.
| |
Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 376 |
|
|
Gianicolo
|