20. Limitazione della dittatura. Più a lungo che al consolato fu mantenuto alla dittatura l'antica unità e onnipotenza di comando; benchè, come magistratura straordinaria, la dittatura avesse, ed era ben naturale, fin da principio una competenza speciale, tale competenza era però meno determinata dalla legge per il dittatore che per il console.
Senonchè anche questa unità sintetica del pieno potere fu a poco a poco penetrata dal nuovo concetto di competenza, che andava insinuandosi nella vita politica dei Romani. Per la prima volta nell'anno 391 = 363 troviamo un dittatore nominato espressamente per scrupolo religioso a compiere una cerimonia religiosa; e sebbene questo dittatore, non curandosi della speciale occasione della sua nomina, e agendo in conformità dell'antica costituzione, assumesse il comando dell'esercito, noi non troviamo più questo ardimento nei magistrati, che vennero assai frequentemente, dal 403 = 351 in poi, assunti alla dittatura con un mandato limitato, e possiamo accertarci che, d'allora in poi, anche i dittatori si considerarono obbligati a non uscire dalla speciale competenza loro assegnata.
21. Restrizione del cumulo di cariche. Infine altre cagioni ragguardevolissime di una crescente limitazione e ripartizione dell'autorità dei magistrati si vogliono riconoscere nel divieto (412 = 342) di cumulare in un solo individuo l'esercizio di più cariche curuli ordinarie, e nel contemporaneo provvedimento che inibiva, nei casi ordinari, allo stesso cittadino di esercitare di nuovo un ufficio, già da lui coperto, prima che fosse decorso un decennio, e, infine, nella posteriore disposizione per cui la censura, divenuta di fatto il primo ufficio della repubblica, non poteva essere amministrata per la seconda volta dallo stesso cittadino (489 = 265).
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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 376 |
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Romani
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