Il maggior numero delle disposizioni delle dodici tavole, che concordano colla legge di Solone, e possono quindi, con ragione, essere considerate come innovazioni materiali, porta questa impronta; così la guarentigia del libero diritto di associazione e dell'autonomia delle unioni, che per tal modo si andavano formando; la legge dei limiti confinari, sui quali era proibito far passare l'aratro; la mitigazione delle condanne per furti, secondo la quale si lasciava al ladro, non preso in flagrante, la facoltà di redimersi col restituire al danneggiato un valore doppio di quello dell'oggetto rubato.
Nello stesso senso, ma solo un secolo più tardi, venne mitigata la procedura contro i debitori colla legge petelia. La libera disposizione delle sostanze, che già l'antichissimo diritto romano accordava al proprietario durante la vita, ma che in caso di morte era stata condizionata al consenso del comune, fu liberata anche da questo vincolo, dopo che la legge delle dodici tavole o l'interpretazione della medesima consentì al testamento privato la stessa forza che prima avevano soltanto quelli confermati nelle curie; fu questo un gran passo per demolire i consorzi gentilizi e per inserire la piena libertà individuale nel diritto di proprietà. La tremenda e assoluta sovranità paterna fu dalla legge limitata in modo che il figlio, venduto tre volte dal padre, non ritornava più sotto la sua podestà, ma doveva essere d'ora innanzi libero. Questa legge, per una interpretazione giuridica, in contrasto con lo spirito del diritto romano, fu allargata fino all'idea dell'emancipazione, colla quale il padre rinunciava spontaneamente alla podestà sul figlio.
| |
Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 376 |
|
|
Solone
|