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      Uguali facoltà, sebbene non si esercitassero che tra una sfera inferiore e specialmente contro la bassa gente, erano accordate ai «tre uomini della notte» o ai «tre del sangue» (tres viri nocturni o capitales), incaricati della polizia notturna, degli incendi e della sicurezza e della sorveglianza sulle esecuzioni, alle quali attribuzioni si aggiunse subito una certa giurisdizione sommaria. Intanto, crescendo sempre più in vastità il territorio dello stato, si sentì la necessità, sia per rispetto a chi esercitava la suprema magistratura giudiziaria, sia per rispetto ai popoli, di delegare nei luoghi più lontani da Roma, e almeno per le cause civili di poca importanza, giudici aventi la necessaria competenza: il che si doveva fare, per legge, nei comuni abitati da sudditi a cui non era concessa che la passiva cittadinanza romana, ma che, secondo ogni verosimiglianza, fu poscia esteso ai comuni più lontani, abitati da cittadini originari di Roma(52). Così cominciò a nascere e a svolgersi, accanto alla vera giurisdizione romana, un'altra giurisdizione romana municipale.
      3. Cambiamenti nella procedura. Nella procedura civile, che secondo le idee di quel tempo abbracciava anche la massima parte dei delitti commessi contro privati, divenne, coll'abolizione della regia podestà, una massima indeclinabile di diritto la separazione della procedura tendente a stabilire la questione di diritto innanzi al magistrato (ius) e la decisione della medesima pronunziata da un privato nominato dal magistrato (iudicium). A questa separazione deve il diritto privato romano la logica e pratica sua acutezza e la sua precisione(53).


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376

   





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