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      (7) L'ipotesi, che a rigor di diritto si accordasse il pieno impero ai trbuni consolari patrizi e solo l'impero militare ai plebei, fa nascere molte questioni che non possono soddisfacentemente risolversi, come ad esempio, che cosa succedesse pel caso, come poteva legalmente avvenire, che non fossero stati eletti se non plebei, ed oltre a ciò, pecca contro la tesi fondamentale del diritto costituzionale dei Romani, che cioè l'impero, o, per dir meglio, il diritto di comandare al privato a nome del pubblico è essenzialmente indivisibile e non soffre altra limitazione fuorchè quella di territorio. Vi è un distretto di tribunale civile ed uno di tribunale militare; in quest'ultimo l'appello e le altre norme della procedura civile non fanno rigore; vi sono magistrati, come ad esempio i proconsoli, che non hanno giurisdizione se non nel circondario militare; ma nello stretto senso giuridico non v'ha magistrato colla sola giurisdizione politica, come non ve ne ha che abbia la sola giurisdizione militare. Nel suo circondario il proconsole, precisamente come il console, è nello stesso tempo supremo comandante e supremo giudice, e può condurre i processi non solo fra i non-cittadini e i soldati, ma ancora fra cittadini. E anche quando colla creazione della pretura nacque l'idea della diversa competenza pei magistrati maggiori (magistratus maiores), questa idea comincia a mostrarsi nel fatto prima che nel diritto. Il pretore urbano è, a dir vero, prima di tutto supremo giudice, ma esso può anche convocare le centurie e comandare l'esercito; in città la suprema amministrazione ed il supremo comando sono devoluti al console, ma egli funziona anche nell'emancipazione e nell’adozione in qualità di gran giudice - la caratteristica indivisibilità della suprema magistratura fu sempre conservata con gran rigore di tutti e in tutte le occasioni.


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376

   





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