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      Non v'ha esempio attendibile di cumulo di due o tre cariche curuli ordinarie (LIV. 39, 39, 4) cioè consolato, pretura, edilità curule, bensì di altre cariche, come p. e. l'edilità curule col maestrato di cavalleria (LIV. 23, 24, 30); la pretura colla censura (fast. cap. a. 501); la pretura colla dittatura (LIV. 8, 12); il consolato colla dittatura (LIV. 8, 12).
      (11) Per questa ragione i dispacci destinati al senato si indirizzavano ai consoli, ai pretori, ai tribuni del popolo ed al senato (CIC., Ad fam. 15, 2 ed altrove).
      (12) Questo diritto, come pure gli altri simili relativi alla lista dei cavalieri e dei cittadini, non erano legalmente e formalmente attribuiti ai censori, ma erano di fatto, fin dalle origini, di loro competenza. Il diritto di cittadinanza è concesso dal comune, non dal censore, ma colui al quale questi non indica nell'elenco dei votanti nessun posto o un posto inferiore, non perde il diritto di cittadinanza, ma non può esercitare i suoi diritti politici, oppure li può esercitare solo all'infimo posto fino alla compilazione di una nuova lista. Lo stesso avviene del senato: colui che è tralasciato nella lista, dal censore ne viene separato, fintanto che la lista relativa è valida; accade anche che l'ufficiale presidente la rigetta e rimetta in forza la lista precedente. Quindi è chiaro che non importava tanto sapere, ciò che i censori potevano liberamente e legalmente fare, ma ciò che la loro autorità poteva su quegli ufficiali che, secondo le loro liste, avevano diritto alle cariche.


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376