7. Restrizioni elettorali. Negl'impieghi civili, prima di tutto, fu limitata la rielezione alle cariche maggiori della repubblica. Questa misura era naturalmente necessaria perchè il potere dei re annuali non si riducesse ad un nome vuoto di senso; la rielezione al consolato sino all'epoca antecedente era stata concessa soltanto dopo passati dieci anni, e in generale vietata quella alla censura.
In quest'epoca non si andò legalmente più innanzi; si nota però un sensibile progresso nella circostanza, che la legge relativa all'intervallo decennale fu sospesa nel 537=217, durante la guerra in Italia, e che dopo non si fecero ulteriori eccezioni, e verso la fine di quest'epoca la rielezione in generale era divenuta cosa rara.
Anche verso la fine di quest'epoca (574=180) fu emanato un decreto, che obbligava gli aspiranti ad impieghi repubblicani ad osservare una certa gradazione nell'accettazione degli stessi e frapporre, fra l'uno e l'altro, un certo tempo, non omettendo di tener conto dell'età.
L'uso aveva da lungo tempo imposta l'osservanza di queste prescrizioni; ma esse limitavano sensibilmente la libertà elettorale, dando maggiore importanza alle qualifiche consuetudinarie che alle legali, e togliendo ai collegi elettorali il diritto di trascurare queste qualifiche in casi straordinari.
I membri delle famiglie principali erano generalmente ammessi al senato senza badare alla loro abilità, mentre non solo la classe povera e bassa della popolazione si vedeva assolutamente esclusa dagli uffici governativi, ma anche tutti i cittadini romani non appartenenti all'aristocrazia ereditaria avevano precluso l'adito, se non al senato, certamente alle due più alte magistrature della repubblica, il consolato e la censura.
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Storia di Roma
4. Dalla sottomissione di Cartagine a quella della Grecia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 343 |
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Restrizioni Italia
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