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      Così, per esempio, fu nel 536=218 chiamato sotto le armi un numero quasi doppio di federati in confronto dei cittadini; e dopo la guerra annibalica furono rinviati tutti i cittadini ma non i federati; così erano questi, di preferenza, impiegati per le guarnigioni e per l'odioso servizio in Spagna; e nel 577=177, in occasione del trionfo tenutosi, non venne corrisposto ai federati, come era d'uso, il dono in eguale misura che ai cittadini, ma soltanto la metà, per cui, in mezzo allo sfrenato giubilo di questo carnevale soldatesco, le divisioni meno favorite seguivano mute il carro trionfale.
      Nelle assegnazioni di terreni nell'alta Italia ogni cittadino ebbe dieci giornate di terreno, i non-cittadini soltanto tre.
      Abbiamo già osservato che ai comuni latini fondati dopo il 486=268 non si concesse più la libertà di stabilirsi a piacere in una città od in un'altra. Questa libertà era stata legalmente mantenuta agli antichi comuni urbani latini; ma la quantità dei loro cittadini che si recavano a dimorare a Roma, i lamenti delle loro autorità pel crescente spopolamento di quelle città e per l'impossibilità di somministrare in simili circostanze il contingente dovuto, indussero il governo romano a permettere anche a questi Latini l'esercizio del diritto di emigrare, ma solo nel caso che l'emigrante lasciasse i propri figli nel comune nativo; e conformemente a questa massima, furono fatte dalla polizia moltissime espulsioni dalla capitale (567-577=187-177).
      Questa misura sarà stata imposta dalle circostanze, ma nondimeno essa fu sentita come una essenziale limitazione del diritto di libera emigrazione concesso per trattato alle città federate.


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Storia di Roma
4. Dalla sottomissione di Cartagine a quella della Grecia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 343

   





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