D'altronde, anche se i tribunali fossero stati altrettanto severi come erano invece rilassati, la giustizia non avrebbe potuto reprimerne che i trascorsi maggiori.
15. Controllo del senato. La vera garanzia di una buona amministrazione consiste in una severa e uniforme sorveglianza della suprema autorità amministrativa; e il senato era, in questo, completamente deficiente. Sotto questo rispetto il regime collegiale si rivelò debole e disadatto.
I governatori avrebbero dovuto essere de iure sottoposti ad una sorveglianza molto più severa e diversa da quella che era stata giudicata sufficiente per le amministrazioni comunali italiche; e ora, che lo stato comprendeva molto territorio d'oltremare, era necessario aumentare le istituzioni, per mezzo delle quali il governo si riservava l'ispezione generale.
Di entrambe queste cose avvenne il contrario. I governatori dominavano da sovrani; e la più importante istituzione, che serviva a quella suprema ispezione, cioè il censo dello stato, fu estesa anche alla Sicilia, ma a nessuna delle altre province posteriormente conquistate.
Questa emancipazione dei supremi ufficiali amministrativi dell'autorità centrale era cosa più che sospetta.
Il governatore romano, alla testa degli eserciti dello stato, e disponendo di ragguardevoli risorse finanziarie, soggetto soltanto ad un debole controllo giudiziario e di fatto indipendente dalla suprema amministrazione, spinto finalmente da una certa necessità di scindere il proprio interesse e quello dei suoi amministrati da quello della repubblica romana, contrapponendo anzi gli uni all'altro, rassomigliava piuttosto ad un satrapo persiano che non ad un mandatario del senato romano dei tempi delle guerre sannitiche.
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Storia di Roma
4. Dalla sottomissione di Cartagine a quella della Grecia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 343 |
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Sicilia
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