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      Quando sembri che ciò non sia stato osservato dovranno, sulla richiesta del proprietario del fondo, o su quella dell'intendente da lui nominato, tutti i soci (di quell'associazione colla quale fu fatto l'accordo) giurare (di non aver cooperato a togliere di mezzo questa concorrenza). Se non prestano il giuramento non si paga il prezzo stipulato». È superfluo osservare che per imprenditore s'intende una società e non già un singolo capitalista.
      (46) LIVIO 21, 63 (confr. CIC., Verr. 5, 13, 45) parla soltanto del decreto sulle barche marittime; ma ASCONIO in or. in toga cand. p. 94 ORELL. e DIO. 55, 10, 5 dicono, che al senatore erano vietate anche le pubbliche imprese (redemptiones), e, siccome, secondo LIVIO «al senatore era assolutamente disdicevole qualunque speculazione», è verosimile che la legge claudia abbia avuto una maggiore portata.
      (47) Come solevano fare tutti i Romani, così Catone aveva impiegato una parte delle sue sostanze nell'allevamento di bestiame e in imprese commerciali e d'altro genere. Ma non era del suo carattere violare direttamente le leggi; egli non speculava in appalti di opere pubbliche - ciò che d'altronde essendo senatore, gli era vietato - nè dava denaro ad interesse. Si è ingiusti verso di lui se, sotto questo rapporto, gli si rinfaccia un atto contrario alle sue massime; il prestito marittimo (fenus nauticum), nel quale egli, senza dubbio, era interessato, non era speculazione d'usura vietata nella legge; esso formava una parte essenziale degli affari di noleggio e di caricamento di bastimenti.


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Storia di Roma
4. Dalla sottomissione di Cartagine a quella della Grecia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 343

   





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