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      2° Il Compratore, vale a dire quello che riceveva la cosa a titolo di mancipazione, dava al Venditore una quantità di moneta, impiegando una formula a quest'uopo prescritta. Le cose, di cui si poteva trasferire la proprietà coll'Atto di Mancipazione, si chiamavano res mancipi. Tali erano i fondi di terra, tanto in Città quanto in Campagna, situati in Italia, le servitù dei fondi rustici, i quadrupedi domati o addomesticati dall'uomo per ritrarne un servizio, le perle, i monumenti, i sepolcri, ec. Si chiamava poi tradizione l'alienazione, che facevasi delle cose, la cui natura non è incompatibile con vero possesso e costante, e che perciò si diceva res nec mancipi. Tali erano i fondi di terra, il godimento dei quali era accordato agli abitanti in comune delle conquistate Provincie, gli animali bradi e feroci, ec. E siccome ne' primi tempi della Romana Repubblica il rame era il segno rappresentativo del valor delle cose, si ebbe bisogno della bilancia in tutte le vendite a fin di pesare il metallo predetto, e per conseguenza anco nella mancipazione, ch'era una vendita simulata, poichè il vero prezzo della cosa non interveniva in quest'Atto. Dopo che fu introdotta la moneta un pezzo di argento, detto sesterzio, tenne luogo del prezzo, ed invece di quelle parole hoc aere aeneaque libra, che conteneva altre volte la formula, vi s'impiegò di sovente la parola sestertius, ma si ritenne sempre però la bilancia in memoria dell'uso antico; e Libripens era il nome di colui, che portavala.


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Dizionario compendiato di antichità
di Etienne Jean Monchablon
Firenze dai torchi di Gio. Marenigh
1821-1822 pagine 560

   





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