Pagina (153/209)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

     
      Durante il Medio Evo e quasi fino a tutto il secolo XVIII il Diritto Penale nella sua parte teorica considerava come gravissimi delitti molte azioni verso le quali oggi si è assai tolleranti e nelle sue sanzioni era generalmente feroce o sproporzionato. Egli è che Diritto e Morale soggiaciono ad una continua evoluzione ed in prova citerò un solo esempio. L'accattonaggio è da noi considerato fra le semplici contravvenzioni ed è mitemente punito quando vi si simuli incapacità al lavoro; ma ai tempi di Filippo il Bello era castigato in Francia col marchio a ferro rovente e più tardi fino al 1524 lo straniero trovato a mendicare era bollato poi bandito dallo Stato; chè se non partiva entro le ventiquattr'ore veniva appiccato. Lo stesso in Inghilterra: sino ai tempi della grande Elisabetta si comminava la pena di morte ad ogni uomo che dai 18 anni in su avesse mendicato per tre volte. Orbene quantunque in Italia i costumi fossero già più umani Dante vide ancora vigente molta parte di questo Diritto Penale dove prevaleva il principio della vendetta efferata. Nel concetto antico e medievalistico la pena doveva infliggere dolori fisici al delinquente; e così fu che nel pensiero di Dante la qualità del castigo eterno provoca sofferenze atroci analoghe con la natura del peccato. Logica semplicistica e perciò inesorabile!
      Egualmente severo si è mostrato il Poeta per certi atti che oggi o non sono puniti o lo sono solo quando feriscano in modo palese il senso morale o il buon costume o l'interesse pubblico.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Sessualità umana
di Enrico Morselli
Editore F.lli Bocca Torino
1931 pagine 209

   





Medio Evo Diritto Penale Diritto Morale Filippo Bello Francia Stato Inghilterra Elisabetta Italia Dante Diritto Penale Dante Poeta