Durante il Medio Evo
e quasi fino a tutto il secolo XVIII
il Diritto Penale
nella sua parte teorica
considerava come gravissimi delitti molte azioni verso le quali oggi si è assai tolleranti
e nelle sue sanzioni era generalmente feroce o sproporzionato. Egli è che Diritto e Morale soggiaciono ad una continua evoluzione
ed in prova citerò un solo esempio. L'accattonaggio è da noi considerato fra le semplici contravvenzioni
ed è mitemente punito quando vi si simuli incapacità al lavoro; ma ai tempi di Filippo il Bello era castigato in Francia col marchio a ferro rovente
e più tardi
fino al 1524
lo straniero trovato a mendicare era bollato
poi bandito dallo Stato; chè se non partiva entro le ventiquattr'ore
veniva appiccato. Lo stesso in Inghilterra: sino ai tempi della grande Elisabetta
si comminava la pena di morte ad ogni uomo che dai 18 anni in su avesse mendicato per tre volte. Orbene
quantunque in Italia i costumi fossero già più umani
Dante vide ancora vigente molta parte di questo Diritto Penale
dove prevaleva il principio della vendetta efferata. Nel concetto antico e medievalistico la pena doveva infliggere dolori fisici al delinquente; e così fu che nel pensiero di Dante la qualità del castigo eterno provoca sofferenze atroci analoghe con la natura del peccato. Logica semplicistica
e perciò inesorabile!
Egualmente severo si è mostrato il Poeta per certi atti che oggi o non sono puniti o lo sono solo quando feriscano in modo palese il senso morale o il buon costume o l'interesse pubblico.
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