L’iniziativa della "buona morte", secondo il Binding, dovrà essere presa o dal paziente, o dal suo medico, o da persona designata dal paziente stesso, ad es., un suo prossimo parente. La domanda andrà fatta alla Autorità competente che potrà accoglierla o respingerla; se accolta passerà sotto il giudizio di una Commissione tecnica speciale, composta da un medico generico per le malattie fisiche, da un psichiatra o medico competente in malattie mentali, e da un giurista, aventi tutti e tre diritto di voto; senza voto resterebbe però il Presidente; la decisione dovrebbe sempre essere presa all’unanimità. Nè il richiedente, nè il medico curante potrebbero far parte della Commissione; questa funzionerebbe senza appello, farebbe le inchieste necessarie, si sposterebbe all’occorrenza, interrogherebbe testimoni, ecc., ecc. Di tutte le operazioni, sedute, deliberazioni, ecc. e della esecuzione della "sentenza" si terrebbe accurato processo verbale.
Dovrò tornare su questa ed altre consimili proposte procedurali, ma intanto poniamo per principio che nel Giure moderno, formatosi in parallelo col mutare delle opinioni in fatto di morale privata e pubblica, si ha bensì il diritto di uccidersi, tantochè il suicidio non è più punito nei Paesi a civiltà Europea, ma non altrettanto impune vien considerato l’atto di chi spinga una persona ad uccidersi, perocchè questa istigazione non è in fondo che un omicidio larvato eseguito con mezzi morali anzichè materiali, con metodo paziente (che potrebbe anche essere doloso) anzichè violento.
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Binding Autorità Commissione Presidente Commissione Giure Paesi Europea
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