Nessun medico pratico, e men che mai lo specialista, vorranno non che dare i mezzi di suicidarsi al malato, neppur incoraggiare nè tollerare questa trascuratezza, massime quando la malattia sia ancora allo stadio acuto e presenti, se ben curata coll’isolamento, probabilità di guarigione. D’altra parte, si è avuto l’esempio di medici imputati di negligenza a tenore dell’art. 375 del Codice Penale, perchè avendo in cura o in consegna temporanea fuori dei Manicomî qualche alienato, non hanno saputo, secondo il giudizio del Giudice inquirente, impedirne il suicidio!
Peggio vanno le cose nell’altro caso, quando cioè l’alienato, fisso nell’idea del suicidio o preso da violento impulso suicida, tenta o compie l’atto funesto mentre è internato in un Asilo: è un incidente che impegna troppo fino ad ora la responsabilità dei medici addetti all’Istituto di ricovero, perchè possa passare liscia la proposta del collega Britannico. Per ora la coscienza giuridica dei Magistrati non accetta tanto facilmente neanco l’ovvia tesi psichiatrica dell’inevitabilità di quei suicidî e della quasi assoluta impossibilità di impedirli, data l’agevolezza con la quale chi vuole assolutamente morire troverà sempre i mezzi per farlo in qualsiasi ambiente anche accuratissimamente vigilato. Col rigore attuale delle Legge l’alienista può sentirsi colpito dall’accusa di imprudenza o di negligenza o di imperizia nell’esercizio delle sue funzioni e incorrere in gravi rischi di sanzioni penali, fra cui presentemente fa presa il risarcimento pecuniario dei danni verso terzi.
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