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      Orbene, come conciliare con la libertà autorizzata dell’Eutanasia questa possibilità di pentimento nell’istante del passaggio?
     
     
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      Ma vediamo ora il caso in cui l’infermo sia inconsapevole della propria incurabilità, e sia perciò condannato a patire senza speranza; in luogo della sua richiesta di finirlo, potrebbe la famiglia, contristata e angosciata da quei patimenti, mossa dal compianto pel suo congiunto, sicura di interpretarne il desiderio di morire piuttosto che di penar tanto, già manifestato, come dissi, da tante persone ancora in piena salute, insistere presso il medico perchè la aiuti a troncare o tronchi egli medesimo quella miserabile esistenza. Lo stesso curante, preso da immensa commiserazione, conscio della propria impotenza e favorevole all’eutanasia, potrà anche esprimere, in mezzo alla desolazione dei parenti, la necessità urgente di augurare al malato una "buona morte", magari usandogli la "carità suprema" di cui parlano Régnault e Binet-Sanglé. Sarebbe una specie di suggestione attuata in un ambiente propizio ad accettarla in ragione dei sentimenti naturali e quindi più che legittimi che legano i membri di una famiglia.
      Tutto ciò non sancisce però il valore etico e giuridico di simili azioni suggestive da parte del medico; di fronte agli attuali criteri in Diritto ed in Morale esse rimangono incriminabili. Finchè non esistano controlli e autorizzazioni legali, il suggerimento e tanto più la esecuzione di un omicidio pietoso saran sempre passibili di ripulsa da parte della pubblica opinione, di pena da parte degli esecutori delle Leggi vigenti, salvo che Magistrati e Giurati non credano di indulgere alla motivazione giudicata non anti-sociale ma umana, come han detto Ferri e Tarde.


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L'uccisione pietosa (L'eutanasia)
In rapporto alla Medicina alla Morale ed all'eugenica
di Enrico Morselli
Editore Bocca Torino
1928 pagine 230

   





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