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      La paternità legale è la prima ragione della schiavitú della donna. Infatti, perché fossero duraturi questi rapporti artificiati, era d'uopo dar qualche corpo alla ipotesi, qualche esattezza all'induzione. Da qui la reclusione della donna; e cessata questa nel modo assoluto colla civiltà dei tempi, perdura tuttavia nel suo spirito e nel suo scopo nelle mille limitazioni della sua libertà. Da qui il diritto di comando, di sorveglianza, il supremo arbitrio del marito; la signoria dell'uomo insomma, e la servitù della donna.
      Sí, la madre dell'uomo non ha altro diritto che quello di soffrire per lui, di formarlo del suo sangue, di nutrirlo del suo latte, di sacrificarsi completamente, se vuole, ai suoi interessi e basta. La legge non riconosce nessuna maternità; ed in mancanza del padre non ha la madre neppur diritto di preferenza alla tutela della prole...
     
      ... Apro infatti il Codice Albertino e trovo che il § 211 dichiara essere i figli sotto la potestà del padre fino alla loro emancipazione, o se egli sia morto non emancipato, son essi sotto la potestà dell'avo paterno.
      Col § 212 vieta al figlio di allontanarsi dalla casa paterna prima dei 25 anni compiti, senza il permesso del padre.
      Il § 215 dà al padre il diritto di far tenere in arresto il figlio non ancora quadrilustre, sulla sua semplice domanda.
      I §§ 216 e 217 permettono al padre di chiedere la detenzione del figlio per sei mesi, purché sia quadrilustre e fino a 25 anni inclusivi. Nell'uno e nell'altro caso non gli è imposta nessuna formalità o scrittura giudiziaria.


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La liberazione della donna
di Anna Maria Mozzoni
pagine 272

   





Codice Albertino