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      L'ordine d'arresto sarà spiccato in iscritto senza essere neppur motivato.
      Ecco una potestà discretamente romana, e nella quale si dispone in tutti i sensi di una creatura umana senza neppure supporle una madre, la quale non ha in tutto ciò nemmeno un voto consultivo.
      Ma la madre non è ella almeno una limitazione del patrio diritto in forza del diritto incontestabile e solenne che le dà la natura, che affida la prole alle sue cure, e non a quelle del padre?
      Signore no. La madre legittima non esiste; e se qualche cosa può limitare la patria potestà sul figlio, non sarà mai la madre, bensí la proprietà; e non sarà questo il solo caso in cui vedremo la legge fare assai piú stima della proprietà che della persona, principalmente se questa persona è una donna; ed eccone la prova nel § 220: «Se il figlio ha beni proprii ed esercita una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto se non mediante istanza nella forma prescritta nell'articolo 216, quand'anco il figlio non fosse giunto all'età d'anni 16.»
      Ma la madre non ha essa mai in nessun caso dei diritti sulla prole?...
     
      ... Se non che il disdegno, che i codici mostrano per la donna, non è che uno dei corollarii di quel principio cosí lucidamente impugnato dal Beccaria, che cioè, quel legislatore che considera la società come una associazione di famiglie, non deve necessariamente riconoscere a membri attivi che i capi di esse e lasciar gli altri tutti nell'ombra ed in balía del capo, sopprimendo cosí ogni diritto ingenito, sul quale si eleva prepotente il diritto parziale.


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La liberazione della donna
di Anna Maria Mozzoni
pagine 272

   





Beccaria