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      La giustizia personale è vietata; essa è fatta esclusivamente delle leggi. Il legislatore, che prescindesse da questo principio fondamentale d'ordine pubblico, esporrebbe la sua società a terribili disordini e distruggerebbe la sicurezza personale.
      Che cosa intende adunque la legge nello imporre al marito questa protezione?
      Intende di gravare il marito di un dovere, ma di un dovere da marito; tuttoché illusorio, però le serve per giustificare tutti i diritti di cui vuole circondarlo. Dichiarato protettore, epperò responsabile, ogni misura, od intorno o sopra il suo protetto, divien logica ed equa, e la legge ha ribadito cosí l'arbitrio maritale.
      Quella legge stessa però cosí vaga, cosí laconica, cosí speciosa sui doveri del marito, è quella stessa che sa molto bene determinarsi, amplificarsi e dimostrarsi nei doveri della moglie; e per primo le impone obbedienza, senza assegnare a questa obbedienza limite o confine, cosicché, in faccia a tanta completa passività imposta alla metà della popolazione, io non so piú che cosa si voglia intendere il legislatore, dichiarando irrito e nullo ogni contratto, che stipuli l'alienazione personale.
      Ed invero, un rapido sguardo ai doveri della moglie ed ai diritti del marito, basterà per toglierci alla taccia d'esagerazione. Veniamo perciò ai logici corollarii della illimitata obbedienza.
      § 127: La moglie deve concorrere al mantenimento del marito, quando egli non ne abbia i mezzi bastanti.
      § 129: La moglie non può stare in giudizio senza il consenso del marito.


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La liberazione della donna
di Anna Maria Mozzoni
pagine 272