Ma forse che la legge ha cosí disposto nella impossibilità di constatare piú chiaramente il concubinaggio per parte del marito? Domando scusa.
Quando la legge ammette la sorpresa in flagrante, dovunque, contro la moglie, non v'ha equità che possa vietare sul conto del marito la stessa ipotesi. Più, se contro la moglie, la legge ammette prove risultanti da lettere o carte dal complice scritte, non si vede equa ragione, per la quale le prove reputate legali contro la donna, non si reputino egualmente legali contro il marito.
La legge considera ella nell'adulterio l'offesa al diritto coniugale? Or bene, questa davanti alla natura, davanti all'equità, davanti al suo medesimo § 125 è la stessa in ambo i coniugi. - O considera dessa le conseguenze? Allora l'elemento eterogeneo che l'adulterio della donna arrischia d'introdurre nella famiglia del marito, è quello stesso, che il marito porta in un'altra famiglia; con quella maggior reità, che porta con sé davanti ad ogni sano criterio e davanti allo stesso Codice Penale, la provocazione e l'iniziativa. Piú, il marito amministrando solo, le sostanze sue e della moglie, piú funesti sotto ogni aspetto riescir debbono alla famiglia i suoi disordini. Egli può detrarre il patrimonio dei figli, egli può spogliare la moglie, per arricchire l'amica.
Finalmente, giudicate da ciò, se il codice divide il pregiudizio degli onesti che la morale sia una, e quanto si solleciti d'essere seco stesso coerente ricordandovi dell'edificante § 125, al quale or ora accennavo: «I coniugi hanno dovere di reciproca fedeltà.»
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Codice Penale
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