XVI. Che abbia la tutrice gli stessi diritti del tutore; e, dove v'abbia discordia, giudichi in prima istanza il consiglio di famiglia, quindi il tribunale pupillare.
XVII. Che siano aperte alla donna le professioni e gl'impieghi.
XVIII. Che possa la donna acquistare diritti di cittadinanza altrimenti che col matrimonio.
Se ho commesse qua e colà delle limitazioni ai diritti competenti ad ogni cittadino, dichiaro esplicitamente, che non è già perché io li sconfessi, rispettivamente alla donna.
Ho già detto, ch'io credo dovere la donna apporre il suggello del suo genio sopra tutte le umane istituzioni, che fin qui non si possono che abusivamente chiamar tali, opera quali sono di una casta appartenente alla metà dell'uman genere; e non potrassi mai pensare altrimenti, finché la specie nostra, come tutte le altre, sarà composta di due termini.
Se m'arresto a questo punto, e mi rassegno a queste limitazioni, gli è perché, sono queste le riforme, che credo possibili e mature. Cosicché, pronta a rivendicare domani ogni altro diritto quando vedessi opportuno di farlo, m'arresto in oggi dove vedo nei pregiudizii generali, e nello spirito dei tempi ancora bambini all'attuazione delle dottrine del diritto, segnati i confini della possibile redenzione femminile.
Ma questo pochissimo è necessario ed urgente.
Se le nazioni vogliono camminare alla libertà, è d'uopo, che non si trattengano in seno, terribile ingombro e potente avversario, un elemento impersuaso e malcontento cosí numeroso, qual è il femminile.
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