Davanti a questo fatto, che vigorosamente mi appoggia, io non rifarò teorie di diritto, che già ho fatto di pubblica ragione, e che parvero soddisfare al comune senso. Non è ora mio assunto teorizzare, ma bensí porre quelle dottrine a fronte delle condizioni, che il nuovo progetto del Codice Civile crea alla donna italiana. Ed il mio lavoro sarà tanto piú facile, in quanto non trovomi neppure di dover cavare induzioni e cercare interpretazioni allo spirito ed alle intenzioni della legge attraverso succinti ed aridi paragrafi; ma si riduce la mia fatica a seguire l'onorevole ministro Pisanelli nella sua relazione, e considerare lo svolgimento delle sue dottrine, e le piú o meno esatte applicazioni che egli ne propone.
Il signor ministro si fa un dovere di motivare, discutere e dimostrare tutte le sue proposte, di antivedere le obbiezioni che gli possono venir mosse e di prepararne la soluzione.
Egli si appella ora alla ragione, ora al sentimento, talora all'uso e piú sovente alle tradizioni del Diritto Romano, alle leggi napoleoniche, all'uno ed all'altro dei codici, ora vigenti, in terra italiana. L'ecletismo del signor ministro è evidente, un'ape non potrebbe superarlo!
Benché per natura avversa all'ecletismo, i cui portati sono necessariamente ibridi, ed amante piuttosto dei lucidi principii dai quali scendono le applicazioni logiche, spontanee, sicure e tutte improntate dei caratteri originarii, vedo la necessità di rassegnarmi al fatto, poiché non è già una nuova legislazione, ma bensí una riforma, epperò una modificazione, che si vuole; ed eccomi ad ormeggiare gli svolgimenti delle nuove norme civili per quanto concerne le condizioni della donna.
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Codice Civile Pisanelli Diritto Romano
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