E a crimine uno disce omnes. Or voi lasciate gl'interessi dei Comuni alla nota cura dei Municipii, togliete a Prefetti come Guicciardi il mandato di rivedere le controversie tra i Comuni e gli usurpatori, e vedrete che ne avverrà.
La Prefettura dunque si pose, come dicemmo, all'opera della quotizzazione, e il suo primo ostacolo per menarla innanzi utilmente e speditamente fu l'articolo 49 delle disposizioni messe fuori dal governo al 1861 per regolare l'operazioni demaniali. Quell'articolo era concepito cosí: "I Commessarii si asterranno dall'adottare il procedimento eccezionale della reintegra, quando l'istanza del comune non sia fondata sulla dichiarazione giuridica della demanialità del fondo controverso; ovvero, quando il prevenuto di occupazione possegga da trent'anni senza molestia né di fatto, né di dritto, o da dieci anni con giusto titolo e buona fede". Quest'ultima parte è ben giusta, ed è l'unica parte che sia giusta; ma le altre due contrastano al buon senso ed all'equità. Obbligare il comune a presentare i suoi titoli è crudele irrisione, quando si riflette che quei titoli furono, come dicemmo, o falsati, o involati; rispettare il possesso trentennario è anche ingiusto, perché quel possesso non fu mai pacifico: non ebbe molestie di dritto, ed è vero; ma non ne ebbe perché non potea averne, atteso che i Sindaci ed i Consiglieri, i soli che potessero promuovere quelle molestie di dritto, erano appunto, gli usurpatori, o i loro attinenti; ma è vero pure ed innegabile che quel possesso ebbe molestie di fatto.
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