Si conservano ancora diplomi, iscrizioni, monete di quell’età, trilingui.
Per la ragione stessa lasciò il conte gli stratigoti, stabiliti dal governo bizantino, ad esercitare il criminale nelle provincie o distretti; ed i vicecomiti, a rendere ragion civile in ogni terra o città e riscuotervi i tributi (187). Semplicissima era poi la maniera di procedere nelle civili, come s’addiceva ad un popolo nuovo, pressocchè tutto militare. Tranne pochi privilegiati personaggi, ai quali era dato mandar causidici a difendere le loro ragioni, tutti gli altri dovevano comparire in persona. In ogni contesa si sceglieva una giunta degli uomini più distinti della terra, ai quali presedeva il vicecomite. Nulla si proponeva in iscritto. Se era del caso una ispezione locale, il vicecomite, la giunta, i contendenti, i testimoni si recavano sul luogo; si ascoltavano le dimande, le risposte, i testimoni; la giunta profferiva la sentenza; il vicecomite la faceva di presente eseguire; ed il piato appena nato finiva (188). Ove poi contendevano persone eminenti in dignità, il principe delegava straordinariamente alcuni loro pari a giudicare; ma il giudizio procedeva colle stesse semplicissime forme (189).
Ai vicecomiti apparteneva del pari il riscuotere la rendita dello stato, la quale allora si componeva di tributi e dei servizi. Un dazio si pagava in Catania sopra tutte le derrate, delle quali si dovea dare la decima; un dazio nella compra e vendita delle legne; un dazio sull’olio e sulle pelli degli agnelli; un dazio nel valicare il fiume; pagavano nei mulini un tumolo di frumento ed un mondello di farina per salma; e pagavano in danaro la decima delle pecore e de’ latticcini.
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Catania
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