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      Oltracciò rendevano i bajuli giustizia in tutte le cause civili, eccetto le feudali; e giudicavano dei piccoli furti e di quei delitti, pei quali non poteva essere inflitta pena corporale; ne’ casi più gravi potevano carcerare i rei, coll’obbligo di rimetterli a’ giustizieri delle provincie.
      Difetto essenziale dell’ordine giudiziario stabilito dal conte Rugiero era quello di non esservi magistrati superiori, che avessero sorvegliata la condotta degl’inferiori, ed ai quali avessero potuto le parti appellarsi. Sull’esempio del conquistatore inglese, che avea istituiti i giustizieri, per girare di continuo le provincie e le contee, che però erano detti Justitiarii itinerantes; ed altri giustizieri detti del banco del re; ed un capitale giustiziero, che formavano una corte suprema, che per lo più stava a fianchi del re; il legislatore siciliano, con maggior senno, stabilì un ordine graduale di autorità l’una all’altra superiore, che fossero di freno e d’appello dalle inferiori. I giustizieri in Sicilia, invece d’essere erranti come in Inghilterra, ebbero stabilmente assegnata una provincia, e provincie furono assegnate ai camerari.
      Dipendevano da’ giustizieri gli stratigoti ed i bajuli, per l’esercizio delle loro funzioni giudiziarie; ed in que’ luoghi, ove non era costituito officio di giustizia criminale, procedevano in prima istanza i giustizieri, i quali nel criminale giudicavano de’ delitti di maestà, dei latrocinî, dei grandi furti, delle violenze fatte alle donne, insomma di tutti quei misfatti, ai quali era addetta la pena di morte o del troncamento d’alcun membro.


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Somma della storia di Sicilia
di Niccolò Palmeri
Editore Meli Palermo
1856 pagine 1468

   





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