Certo fu grande operazione di re Rugiero quella di volere che l’alta corte de’ pari fosse sempre preseduta dal gran giustiziere del regno e dalla magna curia (251), per regolarne gli andamenti; che alcuno dei giustizieri dovesse intervenire nella sentenza delle corti feudali, perchè il suffeudatario potesse essere spogliato del feudo, e che i magistrati inferiori presedessero ai giudizii de’ giurati.
IX. - Pur comechè tanto si fosse re Rugiero ingegnato a comporre l’ordine giudiziario, perchè pronta fosse ed uguale l’amministrazione della giustizia, tali erano le circostanze ed i costumi de’ tempi, che l’effetto mal poteva rispondere al lodevolissimo suo intendimento. Primieramente le prove che allora s’ammettevano in tutta Europa erano in sè stesse fallaci; e ciò erano i giudizii di Dio. L’ignoranza del medio evo avea reso impossibile ad ottenersi le prove dirette e positive del fatto; e s’erano di necessità introdotte le negative; non avendo mezzi di provare il delitto, si voleva provar la innocenza. Prevaleva allora generalmente la strana opinione che Dio, fonte eterna di giustizia, avrebbe sospese le leggi della natura per far conoscere la verità d’alcun fatto, che non avrebbe potuto altronde provarsi; perciò si credeva che tuffando nell’acqua colui, al quale s’imputava un delitto, sarebbe stato a galla se reo, sommerso, se innocente; e che immerso nell’acqua calda, o fattogli brandire per alcun tempo un ferro rovente; dovea restarne illeso, se a torto era accusato; nè avrebbe potuto sgozzare pure il pane e ’l cacio, se vero era il suo delitto.
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