Per tal modo il re avea sempre presente lo stato di tutte le forze di terra e di mare, di cui poteva disporre; e di tutte le rendite, che doveva esigere. E, perchè tale fondo non potesse mai venir meno, e non avessero luogo usurpazioni, descritto lo stato feudale del regno, dichiarò inalienabili i feudi di qualunque natura; e venne così a stabilire il principio, ch’era la base del governo feudale, cioè d’essere la proprietà de’ feudi riposta nel principe, nè averne altro il feudatario che l’usufrutto; e però non esservi feudo, comechè amplissimi ed anche sovrani dritti gli fossero annessi, che indipendente fosse dall’autorità del signor concedente; ed i doveri de’ suffeudatarii verso il loro signore dover valere fino al punto che non venivano in contrasto coi doveri di fedeltà dovuta al supremo concedente.
Nè solo lo stato feudale del regno; ma l’ordine stesso dei feudatarii si volle da re Rugiero conservare sempre integro. Con legge espressa sancì che niuno, che non discendesse da famiglia militare, fosse alla milizia ascritto; e che le figlie de’ feudatarii senza permesso del re non potessero andare a marito. E, perchè il feudo era come lo stipendio di colui che in guerra serviva, il successore del feudatario, se non era in età di prestare il servizio, non poteva goderne i frutti ed esercitarne i dritti; però il re concedeva il feudo ad un altro, che prestava il servizio e traeva la rendita del feudo, coll’obbligo di mantenere ed educare il pupillo, finchè fosse giunto all’età maggiore, che per gli uomini era fissata a venticinque anni, per le donne a quattordici, se si maritavano.
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Rugiero
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