CAPITOLO XXVII.
I. Oggetto delle costituzioni di Federigo. - II. Nuovi statuti. - III. Magistrati di giustizia. Bajuli; Giustizieri; Camerari. - IV. Gran Corte. Alta corte de’ pari. - V. Giurisdizione criminale tolta ai baroni. - VI.. Abolizione dei giudizî di Dio. - VII. Modo di procedere nei giudizî. - VIII. Corti provinciali di sindacatura. - IX. Magistrati d’economia. Segreti. Maestro Segreto ed altri uffiziali d’economia. Gran Corte dei conti. - X. Geografia politica del regno. - XI. Difetti e pregi delle costituzioni di Federigo. - XII. Partecipazione del parlamento alla formazione delle leggi. - XIII. Ammissione de’ comuni in parlamento. - XIV. Pubbliche imposte. - XV. Modo di esigerle. - XVI. Rendita privata del principe. - XVII. Commercio. Agricoltura.
I. - L’esaltazione di Tancredi al trono, contro il patto giurato del parlamento; gli straordinarî sforzi, ch’egli ebbe a fare per sostenervisi; il cambiamento di signoria dopo la sua morte; gli atti violenti dello svevo Arrigo; l’ambizione dei grandi di usurpare il governo nella minorità di Federigo, aveano sconvolto gli ordini pubblici, sì che Federigo, come cominciò a regnare da se, trovò la podestà sovrana senza rispetto, i magistrati senza autorità, le leggi senza vigore, i grandi senza freno, i cittadini senza sicurezza, il regno senza pace. Ben conobbe egli il solo rimedio, che si conveniva a tanti mali esser quello di rinverdire la costituzione con tanta sapienza composta da re Rugiero I, ed arrecarvi quei miglioramenti ch’erano necessari per reprimere la forza privata e dare tal vigore alla pubblica autorità, che tutti i sudditi, qual che si fosse la rispettiva condizione, fossero protetti del pari e del pari colpiti dalla legge.
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