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      Cotali severissime leggi, le quali portano tutte il nome di Federigo, fanno chiaramente conoscere quanto il pubblico costume era cambiato in meno di mezzo secolo, dopo la morte del buon Guglielmo II, nel cui regno erano affatto ignote le violenze d’ogni maniera. E ciò, non che dall’uniforme asserzione degli scrittori di quell’età, è provato dall’avere lo stesso re imperadore nel 1228 prima di recarsi in Soria, nella solenne adunanza di Barletta, raccomandato a tutti i sudditi di vivere nella stessa pace, in cui si viveano sotto Guglielmo II (372). Ma quelle leggi stesse vane sarebbero state senza l’opera de’ magistrati, che l’avessero fatte eseguire; per lo che il parlamento di Melfi die’ opera a rinvigorire l’ordine dei magistrati, stabilito nella costituzione sancita da re Rugiero I, con quelle giunte ed innovazioni che i tempi aveano reso necessarie.
      III. - Cominciando dai magistrati inferiori, fu confermata ai bajuli la giurisdizione assegnata loro dalla costituzione normanna (373); ma si volle che in ogni città e terra non fossero più di tre bajuli, che questi fossero nati in luoghi del demanio (374); che i cherici ed i giudici non potessero avere una tal carica o tramettersi nell’amministrazione della baglia, Sia che fosse in credenza, od in estaglio (375); e che l’amministrazione suddetta avesse principio dal cader di settembre. Ai bajuli finalmente appartenea il fissare la mercede de’ vendemmiatori, mietitori ed operai d’ogni maniera. Ed è degno di nota che il parlamento all’insania di questa legge volle aggiungere l’estremo rigore della pena.


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Somma della storia di Sicilia
di Niccolò Palmeri
Editore Meli Palermo
1856 pagine 1468

   





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