Solo fu conservato lo stratigoto di Messina; nè ciò fu propriamente un’eccezione. Messina era una città regia, la quale restò, come sin da tempi antichissimi era stata, soggetta a quel magistrato eletto dal re.
Nè solo venne tolto a’ baroni l’esercizio della giurisdizione criminale; ma gli stessi bajuli, che per parte de’ baroni rendevano ragion civile, vennero sottoposti all’autorità de’ giustizieri delle provincie; i quali potevano obbligarli a profferir la sentenza nel termine dalle leggi prescritto: ed a se avocavano le liti, nel caso che quelli negavan giustizia (388).
VI. - Non accade mostrare quanto vigore venne per tutto ciò ad acquistare la pubblica autorità; ma valse a quest’oggetto anche di più l’avere stabilite forme più regolari nell’amministrazione della giustizia. Comechè re Rugiero, nel comporre l’ordine giudiziario, avesse mitigato in parte l’uso insano de’ giudizi di Dio, che si chiamavano prove paribili, perchè si credeva che la verità così apparisce, pure o non potè o non seppe estirpar del tutto la rea consuetudine; Federigo lo seppe, lo volle, ne venne a capo. Ricisamente vietò che nelle corti di giustizia tali prove fossero ammesse; e con tanta filosofia è concepita la legge, che basta solo ciò a mostrare quanto egli fosse stato superiore al secolo in cui visse (389). Con pari filosofia fu vietato il duello, ch’era una delle prove paribili, introdotta in Sicilia dai Normanni e conservata dal genio del secolo e dall’orgoglio de’ baroni e de’ nobili, che si recavano a vanto l’origine francese e le usanze de’ Franchi seguivano; e però ai baroni fu espressamente interdetto il duello, che potea considerarsi come una divinazione, più presto che prova certa (390).
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