Si dà gran lode al santo re Luigi IX, per avere abolito in Francia il duello giudiziario; ma il principe siciliano lo precesse almeno di trenta anni (391); estese il divieto a tutte le corti dei giustizieri del regno; le ragioni che ne adduce recano sommo onore al suo intendimento; ovechè il santo re enumera semplicemente i casi, nei quali, non più il duello, ma le scritture ed i testimoni servissero di prove. Ciò non però di manco lo stesso Federigo ebbe in certo modo a piegarsi ai tempi, con permettere il duello negli omicidî, pei quali l’accusatore e il magistrato fossero disperati d’aver prova legale (392), e nei delitti di lesa maestà. Nei quali casi fu prescritto: che quello de’ due campioni, che restava vinto, non potesse più in avvenire essere ammesso a combattere per altri, potesse bensì combattere per se, ma per discolparsi, non per accusare (393); che i due campioni doveano giurare di difendere una causa giusta, e, se succombea il campione dell’accusato, perdeva la vita, se quello dell’accusatore, era, come spergiuro dannato al troncamento della destra (394); che l’accusante dovea adottar le armi ed il modo di combattere convenienti alla condizione dell’accusato; però se questi era nobile, l’altro, comechè non uso a ciò dovea combattere a cavallo con armi da cavaliere ma se l’accusato era plebeo, dovea l’accusatore, benchè nobile, combattere a piedi col mazzero; per la ragione stessa, se lo sfidato era monocolo o difettoso in alcun membro, il giudice ed uomini probi a ciò destinati, alquanti giorni prima della battaglia, doveano bendare al campione accusatore l’occhio che mancava all’altro, sì che restasse come affatto cieco, e far modo ch’ei non potesse far uso del membro, in cui l’altro difettava; ma qual che si fosse la condizione fisica dall’accusante, l’accusato non era tenuto a nulla (395).
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Luigi IX Francia Federigo
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