A tali provvedimenti fu aggiunto, che in presenza del magistrato, nella discussione della causa, tutti stessero in rispettoso silenzio; nissuno osasse parlare senza averne il permesso dal magistrato, e molto meno romper la parola di chi orava; e se, dopo tre ammonizioni non faceva silenzio, era multato, se rustico in un agostale, se borgese in due, se milite in quattro, se barone in otto, se conte in sedici; ed alla stessa multa era dannato il giudice, se per condiscendenza non la infligea l’offensore; che i giudici dovessero prima spedire le cause delle chiese, poi quelle del fisco, poi quelle delle vedove, de’ pupilli, degli orfani, ed in ultimo le altre; che alle vedove, ai pupilli, agli orfani, a’ poveri e ad altre persone deboli, particolarmente quando piativano contro potenti, fossero dati avvocati, e se era il caso, campioni, e che non solo nulla pagassero per le spese del litigio, ma il fisco provvedesse al loro mantenimento durante il piato (401); che le cause civili fossero spedite in due mesi (402), le criminali tre (403); che nessun accusato, anche di delitti capitali, fosse carcerato, se dava idonea fidejussione, eccetto il caso che avesse già confessato il delitto o fosse stato colto sul fatto o il fatto fosse stato tanto notorio che la difesa non avrebbe avuto altro scopo che il ritardare la punizione (404); che per ammettersi un’accusa bisognava che l’accusatore desse cauzione di soffrire la pena dovuta allo accusato, se non fosse provato il delitto; ed una tal pena a lui era con effetto inflitta, se calunniosa era l’accusa (405); che se, dopo ammessa l’accusa, nel giorno designato dal giudice si presentasse l’accusato per mostrare la sua discolpa, e l’accusatore non venisse a mostrar le prove, fosse questo multato nella sesta parte dei suoi beni e condannato a rifar delle spese l’accusato (406); e se, citato la seconda volta. si negasse comparire, pagasse di più cento augustali (407); e finalmente, se colludendosi, nè l’accusatore, nè l’accusato comparisse, fossero tuttaddue multati in cento augustali ciascuno (408).
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