Tutto nelle costituzioni di Federigo mostra la sua imperiosa volontà ed il suo studio a far che le leggi fossero rigorosamente eseguite e tutti i cittadini fossero indistintamente soggetti all’autorità de’ magistrati. Ma dall’altro lato, per prevenire gli abusi che i magistrati potessero fare della loro autorità, fu prescritto che i giudici fossero uomini illustri, fedeli e giurisperiti; e se più di uno pretendesse la carica, il voto dei loro concittadini ed un rigoroso esame determinassero la scelta; che i giudici ed i notai fossero di onesti natali e non potessero essere ammessi ad esercitar tali cariche i villani, gli angarî e coloro che non erano nati da legittimo matrimonio; e, perchè la validità dei contratti, oltre la sottoscrizione del notajo, era necessaria quella del giudice, in caso di falsità, ad entrambi fu imposta la pena del troncamento, non già della destra. come era disposto nelle antiche leggi, ma della testa (409); che il giudice, il quale a ragion veduta profferisse un giudizio contro la legge, fosse dannato alla perpetua infamia ed alla perdita detta carica e di tutti i suoi beni (410); ma della vita ne andava a quel giudice, che per venalità, prevaricazione, od altro reo intendimento, dannasse alcuno alla morte (411). Fu rigorosamente vietato ai giustizieri, ai camerarî, ai loro giudici e notai ed a tutte le persone della loro corte di ricevere a mutuo alcun che, acquistar case o poderi e contrarre matrimonî nella provincia loro assegnata, durante la loro carica (412). Fu confermata la legge che i giustizieri ed i camerarî co’ loro uffiziali, spirata la carica, stessero cinquanta giorni presso i loro successori, per discolparsi delle accuse, che contro di essi potevano esser proposte (413). Fu stanziato che il giustiziere e qual si fosse altro magistrato, convinto di avere accettato alcun dono dalle parti, fosse, come ladro, dichiarato infame e, rimosso dalla carica, pagasse il quadruplo della cosa ricevuta in dono (414). Fu finalmente dichiarato essere delitto pubblico la corruzione de’ magistrati, e però essere chiunque in dritto di accusarneli (415).
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Federigo
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