In ognuna di tali provincie assegnate ai segreti era un collettore del denaro fiscale; quello, che si raccoglieva nel giustizierato di Palermo, era riposto nel real palazzo, l’altro nel castello di Neocastro in Calabria. Vi aveano al modo stesso un maestro portolano ed un provveditor di castelli. Più ristrette provincie erano assegnate ai camerarii, il numero dei quali variava a bel diletto dei segreti. Nel giustizierato di là dai fiumi era stato solito costituirsi tre camerarî, oltre a quelli di Calabria, Terra Giordana e Val di Crati; avendone ordinato solamente uno il segreto di Messina, volle il re imperadore che ne costituisse almeno un’altro; e nel giustizierato di qua da’ fiumi le memorie dei tempi fanno menzione di un camerario per tutto il paese che comprendea il contado di Geraci e le parti di Cefalù e di Termini, e del camerario del val d’Agrigento; dunque almeno un altro esser ve ne dovea in tutto il resto del giustizierato (418).
XI. - Tale fu l’ordine pubblico fissato dalle costituzioni di re Fedenigo imperadore. È ben da dolerci che questo codice prezioso sia a noi giunto guasto ed alterato, sì che in molti luoghi il senso della legge riesce inintelligibile. Ciò è da attribuirsi all’uso di quei tempi di non apporre negli scritti nè punti, nè virgole; al frequente abbreviar delle parole; ed al non avere i primi editori usata la debita attenzione nel compartire e deciferar le parole; per lo che il testo venne scorretto, a segno che in quasi tutte le edizioni si trova in fine delle costituzioni apposta la data dal 1221, ovechè è indubitato che il parlamento di Melfi fu convocato nel 1231. Aggiungasi a ciò che alcune leggi, che altronde è noto di essere state sancite da un sovrano, vengono attribuite ad un’altro; ed alcune sono fra esse contradittorie (419). Ciò fu forse anche effetto della strana pretensione di papa Gregorio IX di vietare a Federigo il sancire le sue costituzioni; perchè da ciò dovea necessariamente venire di esser detto persecutore della Chiesa e distruttore della pubblica libertà (420). Il parlamento, che sin dal giugno del 1231 dava opera a ciò, conosciuta in luglio l’epistola pontificia, ebbe a studiare il passo a scanso che l’opera non fosse frastornata, prima di essere recata a compimento, e nel seguente agosto le costituzioni furono pubblicate, senza essersi potuto esaminare con animo posato la compilazione già preparata da Pier delle Vigne.
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