Ciò non però di manco quelle costituzioni sono un monumento di gloria per re Federigo imperadore. Mentre era egli distolto da tante cure e da gravissime imprese; mentre il regno era sconvolto dalle aperte guerre e dalle occulte mene dei papi; mentre per tutto altrove in Europa erano contemporaneamente in vigore leggi longobardiche e romane, privilegi di classi e di città, consuetudini civili e feudali; intantochè in ogni stato, in ogni provincia, in ogni città, in ogni famiglia era un continuo conflitto di leggi barbare e privilegi insensati, di dritti mali fondati e doveri mal conosciuti, per cui era quasi necessario che la spada al fin de’ fini dirimesse ogni contesa; il concepire e con somma perseveranza recare ad effetto la grand’opera di dare al regno una legislazione, in ogni sua parte compita, dettata tutta da sana filosofia e tutta diretta al lodevolissimo scopo di far che la forza privata cedesse sempre all’autorità dei magistrati, e l’autorità dei magistrati fosse sempre circoscritta dalla legge, è prova della straordinaria solidità e dell’altissimo ingegno del legislatore.
XII. - Ma le leggi di Federigo, oltre al loro merito proprio, servono oggi ad illustrare un articolo di gran momento nel dritto pubblico siciliano, cioè le parti ch’esercitava allora il parlamento del regno nella formazione delle leggi. Tutte le leggi de’ re siciliani, dalla fondazione della monarchia sino al regno di Martino I nel principio del XV secolo, appariscono come atti di sovrana volontà; ed è altronde evidente che la legislazione di Federigo non potea essere l’opera d’un’adunanza, e molto meno d’un’adunanza di baroni del XIII secolo.
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