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      Volle poi che fosse stabilito un corpo di soldati stipendiati per la difesa del regno, il cui soldo si traesse da ciò che restava dalle rendite del demanio, trattone prima li dodicimila fiorini per lo mantenimento del re e li quindicimila per li castelli. Fu vietato ai feudatarî partecipare a tali soldi, come coloro, che altronde erano obbligati a militar di persona. Il re in esecuzione di tale statuto dichiarò che avrebbe tenuto a soldo trecento bacinetti, ognuno dei quali valea il servizio di due cavalli, dugento, cioè, esteri e cento siciliani, de’ quali cinquanta dovean pagarsi da’ baroni. Per tal modo due grandi innovazioni furono introdotte da quel parlamento: la truppa stanziale ed un peso straordinario a’ baroni, oltre il servizio militare.
      Per provvedere poi al buon regolamento politico (ciò che riguardava l’ultimo argomento) fu stabilito, che gli offici tutti concessi a vita fossero riordinati secondo l’antica consuetudine e gli statuti del re Federigo II: che ognuno dei magistrati conoscesse i limiti della sua giurisdizione, nè osasse oltrapassarli; e che nessuno si facesse lecito di turbarne l’esercizio, sotto pena ai trasgressori di pagare il doppio del danno cagionato in tali casi alle terze persone: che si togliessero gli esorbitanti salarî de’ magistrati e si regolassero secondo i tempi il comportavano: che si promovessero alle magistrature persone meritevoli, senza verun’umano riguardo, onde venga dato l’uomo alla carica, non la carica all’uomo (540); che le magistrature, alle quali era addetta una pratica giurisdizione, fossero sempre date a Siciliani, perchè meglio conosceano le persone e i luoghi; dacchè i Siciliani ai Siciliani, e i Catalani ai Catalani meglio s’affaceano.


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Somma della storia di Sicilia
di Niccolò Palmeri
Editore Meli Palermo
1856 pagine 1468

   





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