Si stabilì che i diritti che, giusta la determinazione dei vicerè, dai litiganti doveansi pagare a quei magistrati, cui erasi assegnato un soldo, fossero indi in poi acquistati al regio erario (548).
Nel gennajo dello stesso anno convocò un parlamento in Palermo, ed ivi si stabilì in primo luogo, che coloro, che il re destinava a governare il regno in suo nome, vi avessero la suprema potestà, e nissuno, qual che si fossero il suo rango o la carica che indossava, potesse negar loro obbedienza. Si die’ loro il dovere di visitare due volte l’anno, o almeno una, il regno, per esaminar la condotta dei magistrati d’ogni luogo, ed ove forse il caso farli condannare dalla gran corte. Per animare il commercio fu permessa, pagata la tratta, la libera esportazione del frumento od altra derrata: e perchè la tratta variava secondo il prezzo del frumento, fu stabilito di fissarsi di tre in tre mesi. Per evitar poi le frodi, che potean nascere per le diverse misure, si prescrisse che in tutto il val di Mazzara fosse in uso la sola misura di Palermo, che poi fu detta generale, e ne’ valli di Demone e Noto quella di Catania, che diceasi grossa (549). Fu vietato a’ prelati, conti, baroni, magistrati e qual si fosse altra persona l’impedire che si trasportassero viveri da un luogo all’altro del regno, toltone prima la quantità sufficiente per lo mantenimento del comune (550).
Volle poi il parlamento che gli officî annuali di capitano, giudici ed altrettali, dovessero eligersi d’anno in anno e mai anticipatamente; e che i capitani, deposta una volta la carica, potessero essere rieletti solo ivi a due anni.
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