Indi fu che re Alfonso stanziò nel parlamento del 1423, che, portati gli appelli alla Sacra Regia Coscienza, non uno, ma due giudici o più fossero dal re distinati (599). Nel governo de’ vicerè erasi poi introdotto l’uso che, nel caso d’appello le due parti contendenti presentavano al vicerè le tavole de’ giureconsulti non sospetti, e quello ne scegliea uno per ogni tavola. Anche da ciò nasceano sconci; il parlamento nel 1534 e 1535 avea proposto a re Carlo di creare un magistrato di giudici permanenti, per rivedere le sentenze della gran corte: ma in quel regno ciò non avea potuto aver effetto. Giunto appena al trono Filippo I, il parlamento nel 1559 propose, che si erigesse un magistrato di tre giudici da cambiarsi ogni due anni una coi giudici della gran corte, col titolo di Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza, il quale rivedesse tutte le sentenze, non che della gran corte, ma degli altri magistrati; e da questo tribunale si portassero gli appelli alla gran corte criminale. Ciò avea avuto la real sanzione (600).
Proposta poi la totale riforma dal marchese dell’Oriuolo, il parlamento con atto espresso vi aderì, apponendovi solo la condizione che tutti i magistrati fossero siciliani (601). Ivi a sett’anni fu bandita la prammatica: De reformatione tribunalium. Di che la Sicilia non era stata più la sede dei suoi re, le cariche di gran cancelliere, di grande ammiraglio, gran camerario, gran contestabile e gran siniscalco erano o affatto spente o ridotte a voto nome.
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