Ac per eos artificum fraudes nostrae curiae nuncientur. Quorum officialium nomina, etiam per literas sub sigillis, et subscriptionibus eligentium, et eorum qui in his consilium dederint eligendis, ad nos per locorum dominos (deve dire et locorum dominos) volumus destinari.
Con nostra grave sorpresa abbiamo osservato che il diligentissimo e laboriosissimo Gregorio, sia intorno a ciò caduto in due errori. Primieramente (Consid. sulla Stor. di Sic. lib. III, capitolo II) enumerando gl’incarichi dei bajuli dice ch’essi doveano punire i venditori frodolenti, e tassare la mercede alle opere dei mietitori, e di altri lavoranti ed operai. E ne adduce in prova (nota 3) la costituzione scritta di sopra, nella quale in fine si dà in vero ai bajuli l’incarico di fissar le mercedi dei lavoranti di campagna; ma l’incarico di vegliare alle frodi dei venditori è chiaro che la legge non lo dava ai bajuli, ma a due uomini onesti: per terrae bajulos ordinandos. E, perchè la legge stessa prescrivea che costoro doveano giurare sul vangelo di esercitare l’incarico con fedeltà ed intelligenza, furono poi detti Boni homines jurati. Ed è ciò tanto vero, che lo stesso Gregorio (Cap. V, libro III) non altronde trae la prima istituzione de’ giurati, che da questa legge, nella quale vede ciò che noi non sappiamo vedere. Da questo statuto, egli dice, raccogliesi apertamente, che fissò quel principe come un corpo stabile e permanente, composto da due buoni uomini giurati, il cui ufficio fosse di curare, che il popolo non soffrisse inganno nè frode nelle misure, ne’ pesi e in altri oggetti di civil commercio: fissò ancora la forma della elezione di quelli, avendo disposto, che dovea precedere un consiglio locale e pubblico, e poi degli eletti se ne dovea dar notizia per lettera sottoscritta e suggellata da coloro che aveanli eletti; il che suppone una elezion popolare ridotta in un atto solenne e legale.
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