Ma le circostanze atrocissime di quel giudizio furono pubblicate da Ricobaldo da Ferrara (Histor. Imper. presso Muratori S. R. I. Tom. IX), il quale assicura che tutta la narrazione di questi fatti la ebbe da Gioachino del Giudice, amico e compagno del giureconsulto da Reggio Guido di Luzzara, che sedè in giudizio ed a lui la narrò.
XXXIX.
Il testo di Malaspina in questa narrazione è manifestamente monco. Dopo di aver detto che si davano a forza a soccio i porci, i buoi, le pecore, le giumente etc. viene descrivendo con quale condizione ognuna di quelle specie d’animali si dava; e dopo di aver parlato de’ porci conchiude: Ita quod de qualibet porca in omnem eventum viginti capita in universo post annum, velit, nolit de bona et aequa, ut ajunt, ratione resignet, e poi, dopo un (;) soggiunge: secundo vero anno, et deinceps quolibet XXX salmas frumenti et totidem ordei magistro massario curiae representet, receptis pro expensis et mercede servitii et laboris duobus tantum augustalibus per singulos duos boves. È chiaro dunque che manca il principio del periodo, in cui si parla di bovi, e si fa sapere cosa dovea prestare l’agricoltore, che ricevea i bovi, il primo anno, e la quantità delle terre o il numero de’ buoi secondo i quali dovea pagare 30 salme di frumento, ed altrettanto orzo. Non è possibile che ciò fosse stato per ogni pajo di buoi; due buoi non possono in un anno maggesare più di tre salme di terra della misura legale. Ove che da tre salme di terra semplicemente maggesata, non si potevan pretendere 60 salme di cereali, è chiaro; perocchè da due salme di maggese concimato collo stabbio delle pecore, non si voleva più di dodici salme di frumento.
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