LETTERA XI.
Non le sole spirituali, ma anche le pene temporali sono proporzionate ed opportune nella punizione degli Eretici.
LETTERA XII.
Niuno de' Padri e degli antichi dottori ecclesiastici si è mai opposto a quella discreta coazione temporale che difendiamo.
LETTERA XIII.
Anche la pena di morte è opportuna e giusta allorchè trattasi di Eretici impenitenti.
LETTERA XIV.
Anche dopo morte gli Eretici formali possono essere condannati senz'ingiustizia.
LETTERA XV.
Appartiene alla Chiesa il castigare gli Eretici.
LETTERA XVI.
Continua lo stesso argomento, e con nuove prove si mostra che conviene alla Chiesa la podestà d'infliger pene anche temporali ne' delitti di Fede.
LETTERA XVII.
II diritto che ha la Chiesa di castigare gli Eretici con pene anche temporali non fa cambiare stato al suo spirituale governo.
LETTERA XVIII.
Il castigare gli Eretici non pregiudica alla mansuetudine, che conviene alla Chiesa.
LETTERA XIX.
Quale e quanto decorosa incombenza attribuisca la Chiesa alle podestà secolari nelle cause di Fede.
LETTERA XX.
L'esecuzione delle pene maggiori riservata ai sovrani nelle cause di Fede non li disonora, ma serve loro di ornamento e decoro.
LETTERA XXI.
Qual parte abbia nelle cause di Fede la suprema podestà del Romano Pontefice.
LETTERA XXII.
La suprema podestà del Papa non esclude l'ordinaria podestà ch'hanno i Vescovi di castigare gli Eretici.
LETTERA XXIII.
Si conferma quanto è stato detto colla costante pratica della Chiesa per tutto il tempo che ha preceduto l'istituzione del tribunale del S. Officio.
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