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      LETTERA TERZA.
      Chi abbandona la Religione cattolica dopo d'averlaabbracciata commette un vero delitto.
     
      Oh questo sì che è un quesito degno di voi, e che merita tutta la nostra considerazione. Voi volete sapere da me se sia o no delitto l'abbandonar la Fede dopo d'averla abbracciata(82), e questa è appunto quella ricerca, che più d'ogni altra interessa il presente carteggio. Di qui prende le mosse la maggior parte degli astuti nostri contraddittori; e mettendo in dubbio la reità dell'Eretico, cerca di screditare quel tribunale, ch'è destinato a punirlo giuridicamente. Io potrei escludere l'irragionevole pretensione di costoro, e soddisfare insieme alle vostre premure col solo accennare la lunga serie dell'infinite leggi e civili e canoniche, che sono state promulgate in ogni tempo per fissare a questo abbandono il competente castigo: poichè se giusta il sentimento dei più accreditati giureconsulti e dottori quello è delitto che è soggetto a pene esteriori stabilite da legittimo podestà; chi può negare che lo sia in un Fedele l'abbandonar la Fede cattolica, se questo è di cui parlano, e contro del quale come contro a delitto di lesa divina maestà stabiliscono i più severi castighi i codici più applauditi dell'una e dell'altra legislazione? Quelle che alla civile appartengono sono state raccolte con diligenza, e vendicate con molto valore dal Tommassino(83); ed il Giannone istesso(84) indica sessantasei leggi penali promulgate da nove Imperatori per frenare l'ereticale perfidia, tra le quali non hanno l'ultimo luogo quelle d'Arcadio, Onorio e Teodosio, che la dichiarano delitto pubblico, perchè commesso a danno ed ingiuria di tutti; ac primum quidem volumus [26] esse publicum crimen, quia quod in Religionem divinam committitur, in omnium fertur injuriam(85); e l'altra di Federico II., che nel suo editto, che comincia Inconsutilem(86) comanda, che crimen haereseos & damnatae sectae cujuslibet, quocumque nomine censeantur sectatores, inter publica crimina, numeretur; e dopo d'averlo dichiarato delitto maggiore di quello di lesa maestà umana, vuole, che tutti gli Eretici impenitenti siano assoggettati alla pena di morte.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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