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      Distinguono gli Eretici dai delitti i peccati, perchè nulla valutano l'offesa di Dio e della Chiesa, ed hanno per nullo ogni disordine quando non va a ferir la civil società. Li distinguono i SS. Padri, perchè sanno che non tutti i peccati sono della medesima gravità e capaci d'essere scoperti da occhio umano: e senza lasciare impuniti i minori, che non cancellati in vita incontrano dopo la morte il proporzionato castigo, e senza trascurare i puri interni ed occulti, che soffrono anche tra noi i rigori di quel sagro tribunale interiore che è destinato a punirli, riservano il nome di delitto e l'azione, de' tribunali esteriori per que' soli più gravi e sensibili, che meritano e le divine e le umane animavversioni e vendette. In questo senso ha detto S. Agostino nel definire il delitto, crimen est peccatum grave accusatione & damnatione dignissimum,(107) e S. Tommaso ha soggiunto, che aliud est crimen, aliud est peccatum. Peccatum dicitur quodcumque sive magnum sive parvum sive occultum. Crimen autem magnum est & infame(108). Niuno però di loro ha preteso di spogliare qualunque peccato della competente reità punibile, almeno dalla divina vendetta quando o è nascosta o mal corrisponde alle forze ed abilità dell'umana legislazione, e tutti li hanno creduti punibili da questa istessa, anche senza riguardo ai danni della società, quando o per la natia loro gravità o per la loro notorietà o per altre visibili circostanze che li accompagnano esser possono di sua ispezione e diritto.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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