Voi guardatevi dagli influssi di sì maligni: splendori; ed a scanso d'infinite contraddizioni procurate di tenervi lontano da quegli estremi viziosi, che o con soverchio rigore tutti comprendono ne' medesimi trattamenti i colpevoli, o tutti li involgono nella medesima tolleranza. In medio stat virtus: e questo è ciò che io ho procurato di indicarvi colla presente, mostrandovi quando ha luogo il castigo, e quando è conveniente usare la moderazione e dolcezza; e persuaso che voi non sarete per allontanarvi punto da sì giusti e ben fondati ammaestramenti, mi dico al solito
LETTERA UNDECIMA.
Non le sole spirituali, ma anche le pene temporalisono proporzionate ed opportune nella
punizione degli eretici.
Se il delitto di chi abbandona la Fede è dell'enormità, pericolo e danno, che vi ho dimostrato; e se in molti casi niuna concorre di quelle circostanze, che rendono nelle civili e religiose società in qualche modo tollerabili i più gravi misfatti; ne viene per legittima conseguenza, che chi si mostra disprezzatore della Fede deve essere per lo più punito, come si è dimostrato: e sarebbe un non curarsi e del loro ravvedimento e della pubblica, sagra e civile tranquillità e salvezza il trascurarlo. Ma quali pene, dite voi, saranno proporzionate a così grave scelleratezza, che tutta va a scompaginare la vasta mole dell'uno e dell'altro edificio, e fa crollare con un sol colpo il trono non meno che l'altare? Quest'è la nuova ricerca che mi fate; per soddisfare alla quale colla dovuta precisione e chiarezza devo avvertirvi in primo luogo, che non è mia intenzione di fissare in questa lettera l'individua qualità e quantità della pena dovuta ad ognuno di quei delitti, ch'hanno connessione coll'abbandono della Fede.
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