Deve questa esser commensurata non alla sola deformità della colpa, ma anche alla condizione e disposizioni del delinquente, alle prove ed indizj, che la precedono, alle circostanze che la accompagnano; ed il determinarla con esattezza ne' casi particolari è piuttosto incombenza del giudice, il quale condanna, che di uno scrittore, che intraprende a difendere in generale l'equità e la condotta de' suoi giudizj. I prudenziali riflessi, che si possono avere in ogni condanna particolare, quanto ai delitti comuni li troverete raccolti nell'istituzioni criminali dell'Ursaja(347); e quanto a quelli di Fede ne parlano con molta proprietà l'Eimerico, il Farinaccio, il Dal Bene e molti altri. Io non m'incarico di sì pesante incombenza. [131]V'avverto in secondo luogo che neppur è mia intenzione di giustificare ogni specie di pena temporale dalle leggi prescritta ai delitti di Fede. Lo hanno fatto con molta esattezza ne' loro trattati ed opuscoli tra i Domenicani l'Eimerico, Adriano Valentico ed Ambrogio Catterino; e sarebbe cosa da non finirla mai più, se tutto volessi qui addurre ciò, che in loro approvazione e conferma hanno aggiunto Alfonso di Castro, il Pegna, il Simanca, l'Albizi, il Pignatelli e cent'altri eccellenti giuristi e teologi: e le carceri, gli ergastoli, gli esilj, le flagellazioni, le multe, le confische, l'infamia e simili altre pene temporali, e la morte istessa se non disdicono all'apostasia, alle bestemmie, ai sortilegj, all'eresia formale e all'altre specie di delitti spettanti al S. Officio per la loro qualità temporale, non v'è ragione di crederle improprie per altro motivo!
| |
Ursaja Fede Eimerico Farinaccio Dal Bene Fede Domenicani Eimerico Adriano Valentico Ambrogio Catterino Alfonso Castro Pegna Simanca Albizi Pignatelli S. Officio
|