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      Ma interniamoci anche più in quest'interessante ricerca; e dopo aver veduto con quanta ragione si attribuisca alla podestà della Chiesa la cognizione anche del fatto, esaminiamo se oltre [178] agli scritti ed alle persone meritevoli di condanna abbia ella diritto di stendere l'autorevole sua giurisdizione anche a quelle pene, che sono state giudicate necessarie non che opportune al buon regolamento e governo del divin Gregge. Scoprirete in quest'esame nuovi sforzi dei nostri nemici per restringere la sagra podestà tra i più angusti confini; ma avrete altresì la consolazione di vedere quanto siano stati dalla Chiesa stessa rintuzzati a tempo, e fin dove si stenda la vera e reale sua autorità e potere.
      Se della scomunica e di altre pene spirituali parliamo, è cosa per se stessa notissima, e dalla Chiesa definita più volte, che alla sola ecclesiastica podestà appartiene il decretarle ed infligerle: e non solo è stato condannato in Marsiglio da Padova il dire, che questa pena è d'originaria ispezione de' Sovrani, ma dal Concilio di Trento(438) e da Clemente XI.(439) è stato condannato nei Protestanti ed in Quesnello il credere, che nel fulminarla debba dipendere in qualche modo dai Sovrani o dal ceto di tutti i Fedeli. Ma se si parla di pene temporali, qui è dove con premura maggiore si è impegnata la più raffinata industria di chi troppo avaro colla podestà della Chiesa ha cercato di spiritualizzarla per modo da non lasciarle alcun'ingerenza e diritto su quanto v'ha di temporale e sensibile.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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