Dico nelle cose di sua pertinenza per includere tra i diritti ecclesiastici non che i beni temporali che sono necessarj al sostentamento del divin culto e de' suoi ministri e le pene temporali che servono alla sua difesa, ma molt'altre cose che in qualunque altra maniera siano necessarie al mantenimento e buon'essere di sì rispettabile società. Ed il saper noi con quanto rigore fosse sin dai tempi dell'antica alleanza castigato Oza che stese la mano profana all'arca cadente, e il Re Ozia per aver voluto spargere sull'altare de' Timiami incenso profano, e di quale zelo s'accesero Giosuè e Finees per timore che sorgesse di là del Giordano un'altare diverso da quello che gradiva il Dio d'Israello(449), e l'incontrare sì spesso nelle nostre storie e le sagre adunanze frequentate dai primi Cristiani a dispetto di tante leggi imperiali che le vietavano, e le leggi pubblicate per loro direzione e governo, e i fori aperti da tutti i Vescovi, e le penitenze imposte contro i divieti degl'Imperatori, che caesariano gladio infierivano, come dice Tertulliano(450), contro tutti quelli che si scoprivano seguaci di un tale sistema e costume, ci ripetono a voce assai chiara che non i soli beni e le sole pene temporali ma che è di sua privativa ispezione tutto ciò che alla esterior disciplina ed universale governo della Chiesa appartiene.
Quand'anche però mancassero sì grandi testimonianze ed esempj, le ordinazioni de' Papi e Concilj bastano a renderci persuasi che sono state distinte da Dio le incombenze dell'uno e dell'altro governo, e che il diritto di provvedere a tuttociò che ha relazione ed è necessario all'ordine superiore non è meno proprio della Chiesa di quello sia proprio de' sovrani il provvedere a tutto ciò che concerne l'Ordine inferiore.
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