Stese ella fin dal suo nascere il braccio autorevole a que' castighi anche temporali e sensibili, che sono il soggetto della presente questione: e non mancano nell'ecclesiastica storia esempi luminosissimi, onde renderli sempre più evidenti e sicuri. Lascio per ora i tempi posteriori alla conversione di Costantino, i quali, sebbene venerabili per la loro antichità, lasciano però ai nostri contraddittori il solito scampo di far passare quanto in essi fu fatto per una liberal concessione de' Sovrani piuttosto, che un originario diritto dell'ecclesiastica podestà: li richiamo ai tempi che l'hanno preceduta, ne' quali nè potevano i sovrani accordare ai Pastori, dei quali erano dichiarati nemici, una tale podestà, nè potevano i Vescovi averla usurpata per vana ostentazione ed orgoglio, che erano per la maggior parte uomini di gran santità e dottrina. Ora non può negarsi che anche in questi tempi fossero in uso le pubbliche penitenze: e sebbene io non pretenda che sin d'allora tutti i notorj colpevoli fossero sforzati con violenze esteriori a subire le penitenze suddette, come seguì poi dopo, e si rileva abbastanza dal canone 25. del Concilio di Scialon, che prescrive il ricorso al braccio secolare a quest'effetto(463); so però che lo erano almeno coll'allontanamento e privazione de' sagri misterj, del che non mancano autentici ed antichissimi monumenti. Parlano de' pubblici penitenti e della loro esclusione dai sagri misteri sinchè non avevano soddisfatto ad un tal rito S. Ireneo, Tertulliano e S. Cipriano; e ne parlano come di cosa così usitata ed antica nella Chiesa di Dio, e così contraddistinta dalle segrete incombenze [192] del foro interiore, che sarebbe un fare aperta violenza alle loro espressioni e il non riconoscere un tal' uso steso per tutte le Chiese e pr
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