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      Io non l'ho indicata per altro motivo che per farvi comprendere quanto fuor di proposito esagirino i nostri avversarj sì grande avvilimento, che può avere dall'opinione d'accreditati autori un'aperta esclusiva. Io v'accordo e concedo ben volontieri, che debba il giudice secolare dopo il seguito abbandono senz'alcuna dilazione, indilate, come si spiega il Lateranense IV., eseguir quanto prescrivono le leggi, e che si renda sospetto di favorire l'errore se ricusa di prestarsi ad un sì preciso e rilevante dovere. Dico ciò non ostante che nulla vi scapita in questa supposizione l'autorità del sovrano, ma acquista anzi gran lustro e decoro, perchè altro non fa in questi incontri che esercitare la sublime sua podestà, eseguire le stesse sue leggi e compiere quel decoroso incarico, che ha ricevuto dal Cielo, di proteggere la Religione e la Chiesa. Esercita la sua podestà; perchè nel prestare l'autorevole suo braccio in sussidio dell'ecclesiastiche disposizioni altro non fa che usare di quel potere, che è tutto proprio del sovrano cattolico, non della Chiesa che mai non istende la mano pietosa a sanguinose e terribili esecuzioni, ed anche con questo mezzo ha l'onore di far sì che, Coelorum via largius pateat, et terrestre regnum coelesti regno famuletur, come si spiega S. Gregorio(541). Succede, al dir del Cardinale Belarmino(542), in questi avvenimenti alla podestà secolare relativamente a quella della Chiesa ciò che avviene a qualunque arte, che sussista nelle civili repubbliche, per rapporto alla podestà de' sovrani.


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Della punizione degli Eretici e del Tribunale della S. Inquisizione
Lettere apologetiche
di Vincenzo Tommaso Pani
pagine 736

   





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