E tengo per verità infallibile la massima di S. Gregorio M., che fece sapere a tutti i principi, che quanto verius auctori omnium serviunt, tanto securius commisso sibi mundo dominabuntur(550).
Mi sbrigherò più presto dall'altra difficoltà, che provate per non saper conciliare con queste esecuzioni l'unità della causa, essendo questa così mal fondata, che incontra ovunque esempj e pratiche che la distruggono. Assicura il Claro(551) ed il Farinaccio(552), che può un giudice eseguire la sentenza dell'altro, sia o no soggetto al medesimo, appartenga o no alla stessa provincia, ed abbia o non abbia dall'altro una totale indipendenza; ed il Boemero confessa, che obtinuit alicubi ut alius cognoscat de crimine, alius sententiam latam exequatur; e dice inoltre nel medesimo luogo, che un semplice Feudatario, il quale non ha come eseguire la sua sentenza, può ricercare il Prefetto, ut in subsidium juris executionis curam suscipiat. Se in questi giudizj non manca la necessaria unità, perchè diremo noi che sia per mancar nelle cause di Fede, qualora la Chiesa, che cruentas refugit ultiones, dichiara l'Eretico impenitente, e l'abbandona al braccio secolare, e la giustizia di questo, che terribiliter exercenda est, lo assoggetta al meritato castigo? Non pregiudica al parer di Fr. Paolo, in queste cause, se si divide il diritto dal fatto, e se la Chiesa giudica dell'errore, ed il tribunale [239] laico dell'Eretico: e recherà poi una ruina irreparabile se la Chiesa dopo un'esame accuratissimo abbandona l'Eretico impenitente, ed il principe lo soggetta al rigor delle leggi?
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