& cujus momenti erunt tua, si pro nihilo nostra pendantur(579)?
Ma non è questo il luogo di trattare de' sommi vantaggi, che il primato del Papa ha recato in ogni tempo a chi l'ha voluto riconoscere e venerare, e delle gravi sciagure alle quali sono restati soggetti quelli che l'hanno impugnato. Sentano i buoni e colla dovuta gratitudine confessino il gran bene che ne hanno riportato: e se gli altri vorranno confessare una volta con qualche ingenuità l'interna loro persuasione, vi diranno piangendo che è stato un cattivo cambio per loro passare dalle mani di chi esercita la giustizia con somma moderazione in [250] quelle che la esercitano terribilmente, e che è succeduto loro scostandosi dalla legittima per assoggettarsi a podestà incompetenti ciò che predisse Isaia all'ingrato Israello(580): & pro eo quod abjecit populus iste aquas Siloe, quae vadunt cum silentio, propter hoc ecce Dominus adducet super eos aquas fluminis fortes & multas. Ma io dopo sì grandi ruine non posso che piangere con loro e compassionarli, e ritornando al nostro argomento ripeto, che è incontrastabile il diritto che ha il Romano Pontefice di contenere coi suoi giudizj dommatici ed autentiche decisioni tutti i Fedeli nell'unità della Fede, e di castigar quelli che vi contraddicono.
Nasce il primo diritto da quell'autorevole magistero, che a lui ha Gesù Cristo conferito immediatamente quando ha comandato a S. Pietro di pascere il suo Gregge e di confermarlo nella vera credenza. E non può non essere che una vanissima presunzione profittevole alla sola eresia e contraria alla pratica di tutti i tempi (come rimproverò ad alcuni Vescovi della Francia nelle lettere che scrisse a Luigi XIV., al Nunzio ed ai Vescovi stessi Clemente XI.) quella di alcuni Pastori che invece di ricevere le dommatiche definizioni della S. Sede colla dovuta venerazione per eseguirle, pretendono di esaminarle, e di assoggettarle al proprio privato giudizio.
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